[A] Sulla differenza tra legittimazione al processo e titolarità del rapporto controverso. [B] Sulle conseguenze della mancata riproposizione di domande o eccezioni in sede di precisazione delle conclusioni. [C] Sull’ambito di operatività della competenza inderogabile del tribunale fallimentare in materia di procedure concorsuali. [D] Sull’interpretazione dell’art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio del creditore e del debitore. [E] Sul valore probatorio delle fatture. [F] Sul valore giudiziale della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.. [G] Sui limiti di operatività della solidarietà tra Appaltatore e Committente circa il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi ai sensi dell’art. 29, co. 2 del d.lgs. 276/2003 e sulla legittimità della sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del Committente in assenza della presentazione di regolare Durc da parte dell’Appaltatore in materia di Appalto. [H] Sull’(in)opponibilità al fallimento, da parte del Committente, con riferimento ai debiti maturati a titolo di corrispettivo d’Appalto, della mancata produzione del Durc da parte dell’Appaltatore sottoposto a procedura concorsuale.
SENTENZA N. ****
[A] Secondo il recente e preferibile orientamento in giurisprudenza, la valutazione circa la legittimazione attiva o passiva relativa ad un determinato rapporto processuale deve essere compiuta esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio; in altri termini, ai fini della sussistenz...